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Notizie sugli Identificativi della persona giuridica: aggiornamento di novembre 2015

La Global Legal Entity Identifier Foundation fornisce una panoramica sugli ultimi sviluppi normativi a livello globale riguardanti l’adozione dell’Identificativo della persona giuridica


Autore: Stephan Wolf

  • Data: 2015-11-12
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Sono stati finora emessi oltre 400.000 Identificativi della persona giuridica (LEI). Considerato il livello particolarmente alto di adozione finora ottenuto e in ragione del fatto che tutti i partecipanti richiedono maggiori visibilità, integrità e stabilità dei mercati finanziari, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ritiene di raggiungere un’ampia diffusione dei codici LEI entro i tempi previsti.

Detto questo, occorre ricordare che l’implementazione globale di un qualunque nuovo standard applicabile ai servizi finanziari richiede del tempo, oltre a un sostegno costante e duraturo e una cooperazione tra i settori pubblico e privato.

Compete inoltre alle autorità che operano nelle singole giurisdizioni prescrivere l’utilizzo dei codici LEI. La GLEIF si aspetta pertanto che i processi normativi continueranno a essere uno dei fattori determinanti per l’adozione dei codici LEI. Di conseguenza, la GLEIF monitora da vicino le iniziative correlate all’identificazione delle persone giuridiche nell’ambito della segnalazione e supervisione normative.

In futuro, nel Blog della GLEIF saranno regolarmente pubblicati aggiornamenti sulle specifiche iniziative promosse dalle autorità pubbliche di tutto il mondo. Questo articolo del blog fornisce una panoramica sull’azione normativa associata all’adozione di codici LEI, che ha avuto inizio nel mese di agosto 2015.

Le fonti menzionate in questo blog sono incluse nella sezione ‘link correlati’ di seguito.

Australian Securities and Investments Commission (Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti): entrano in vigore le norme in materia di operazioni su derivati

A ottobre 2015, Finance Magnates Retail FX ha ribadito che, ai sensi delle Norme in materia di operazioni su derivati (Segnalazione) del 2013 e successive modifiche (le Norme sulla segnalazione), introdotte dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC, Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti), gli emittenti australiani di derivati OTC (over-the-counter), con posizioni nozionali lorde in essere al 30 giugno 2014 inferiori a A$ 5 miliardi, “dovranno per la prima volta comunicare le operazioni e le posizioni soggette a obbligo di segnalazione a partire rispettivamente dal 12 ottobre 2015 e dal 18 aprile 2016. Per gran parte delle entità coinvolte sarà particolarmente importante determinare i dati che devono essere comunicati, nonché sviluppare sistemi informatici in grado di acquisire tali informazioni e inviarle in una forma accettabile al repertorio di dati sulle negoziazioni competente”.

Tra i dati che devono essere comunicati nell’ambito delle operazioni e posizioni interessate vi sono i codici LEI per:

  • Le controparti.
  • I beneficiari (se diversi dalla controparte).
  • Il soggetto che effettua la segnalazione (se diverso dalla controparte).
  • L’intermediario che ha concluso la transazione, se presente.
  • Il membro della stanza di compensazione per l’operazione in oggetto, se presente.

I Canadian Securities Administrator (Autorità amministrative canadesi per i valori mobiliari) propongono degli emendamenti allo Strumento nazionale 45-106 in materia di esenzioni ai prospetti e alla politica ad esso associata

Come evidenziato da Lexology, in data 13 agosto 2015 i Canadian Securities Administrator (Autorità amministrative canadesi per i valori mobiliari) hanno pubblicato, a fini di consultazione, degli emendamenti allo Strumento nazionale 45-106 in materia di esenzioni ai prospetti e alla politica ad esso associata”. Gli emendamenti proposti “mirano ad armonizzare la forma con la quale sono segnalate le distribuzioni esenti da prospetti in Canada, incrementando al contempo i requisiti di divulgazione”.

“Attualmente, gli emittenti e i sottoscrittori sono tenuti a depositare un rapporto con il Modulo 45-106F1 in presenza di distribuzioni esenti in una giurisdizione canadese diversa dalla Columbia britannica. Dal 2011, infatti, la Columbia britannica ha posto in essere un processo di segnalazione distinto e più esaustivo per le distribuzioni esenti, tramite la compilazione del Modulo 45-106F6. I suddetti emendamenti mirano a introdurre di nuovo un unico modulo di segnalazione nazionale (il Modulo proposto), che sostituirà il Modulo 45-106F1. Contemporaneamente, il Modulo 45-106F6 verrà revocato”.

Secondo quanto riportato da Lexology, “la principale domanda che si pongono le autorità amministrative canadesi è se il Modulo proposto sia in grado di bilanciare adeguatamente i benefici associati a maggiori informazioni pubbliche e i costi che gli emittenti dovranno sostenere”. Il Modulo proposto richiederà la divulgazione di determinati numeri identificativi, tra cui il codice LEI per gli emittenti nei casi previsti. Le autorità amministrative canadesi hanno accettato i commenti sugli emendamenti proposti fino al 13 ottobre 2015.

La Ontario Securities Commission (Commissione sui valori mobiliari dell’Ontario) invita a formulare commenti sugli emendamenti proposti alla norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni

Il 5 novembre 2015, la Ontario Securities Commission (OSC, Commissione sui valori mobiliari dell’Ontario) ha pubblicato degli emendamenti alla Norma OSC 91-507 che disciplina i repertori di dati sulle negoziazioni e la segnalazione sui derivati (la Norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni) e alla relativa politica, prevedendo inoltre un periodo di consultazione di 90 giorni.

Ai sensi di quanto affermato dalla OSC, gli “emendamenti proposti elimineranno gli obblighi di segnalazione previsti dalla Norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni su derivati tra controparti locali affiliate tra di loro che operano come utenti finali. Inoltre, gli emendamenti proposti ridurranno determinati obblighi di segnalazione per le controparti locali che operano come utenti finali e che prendono parte a operazioni su derivati con affiliate estere, nei casi in cui la segnalazione viene effettuata in linea con leggi equivalenti. Inoltre, i suddetti emendamenti modificheranno i requisiti esistenti sui codici LEI per promuovere, in modo più efficace, l’armonizzazione dei dati e garantire maggiore trasparenza sul mercato dei derivati nella provincia dell’Ontario, attraverso la diffusione pubblica di dati a livello delle operazioni.

“Questi emendamenti incrementeranno la trasparenza e l’efficienza nel mercato dei derivati over-the-counter puntando, al contempo, a preservare l’anonimato delle controparti”, ha affermato Kevin Fine, Direttore per il settore dei derivati presso la OSC. Nell’ambito di tali emendamenti, la OSC ha collaborato con il Comitato per i derivati over-the-counter delle autorità amministrative canadesi; anche le autorità normative per gli strumenti mobiliari di Quebec e Manitoba hanno pubblicato, nello stesso periodo, degli analoghi emendamenti.

La Norma in materia di repertori di dati sulle negoziazioni è entrata in vigore il 31 dicembre 2013. Gli emendamenti più recenti a tale Norma sono entrati in vigore il 30 aprile 2015.

La OSC è responsabile di tutelare gli investitori da pratiche sleali, abusive o fraudolente, di promuovere mercati dei capitali equi ed efficienti e di sostenere la fiducia su tali mercati.

Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo dal titolo ‘Emendamenti proposti alla norma in materia di segnalazione delle negoziazioni nelle province di Manitoba, Ontario e Quebec’ pubblicato su Lexology e incluso nella sezione ‘link correlati’ di seguito.

Il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture del mercato ha pubblicato il suo rapporto consultivo sugli accordi di corrispondenza tra banche

A ottobre 2015, il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture del mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI) ha pubblicato il suo rapporto consultivo sugli accordi di corrispondenza tra banche. Come indicato nel sito Web della Banca per i regolamenti internazionali, gli accordi di corrispondenza tra banche “sono una componente essenziale del sistema globale dei pagamenti, soprattutto per le operazioni transfrontaliere. Attraverso tali accordi di corrispondenza, le banche possono accedere a servizi finanziari in molteplici giurisdizioni e fornire servizi di pagamento transfrontalieri ai propri clienti, sostenendo, tra le altre cose, il commercio internazionale e l’inclusione finanziaria. Fino a poco tempo fa, le banche mantenevano un’ampia rete di relazioni di corrispondenza; tuttavia, vi sono sempre più segnali che indicano una potenziale inversione di tendenza. In particolare, alcune banche che erogano questi servizi stanno riducendo il numero di relazioni”.

“Il rapporto consultivo del CPMI fornisce alcune definizioni basilari, illustra i principali tipi di accordi di corrispondenza tra banche, riassume i recenti sviluppi e approfondisce i fattori sottostanti che ne determinano lo sviluppo. Il rapporto esamina alcune misure tecniche relative a (i) i processi KYC (Know-Your-Customer); (ii) il crescente utilizzo del codice LEI; (iii) i meccanismi per la condivisione delle informazioni; e (iv) i miglioramenti in termini di messaggi di pagamento. In seguito a un’accurata valutazione di vantaggi e svantaggi associati a ciascuna misura, il rapporto propone quattro raccomandazioni che il settore e le autorità sono invitati a prendere in esame”.

È stato possibile formulare commenti sulle misure tecniche raccomandate illustrate nel rapporto fino al 7 dicembre 2015.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha pubblicato un aggiornamento relativo alle Domande e risposte per l’implementazione del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo

Il 1° ottobre 2015, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il quattordicesimo aggiornamento relativo alle Domande e risposte per l’implementazione del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR). “Questo aggiornamento include linee guida su una procedura alla quale le controparti e i repertori di dati sulle negoziazioni devono attenersi per aggiornare l’identificativo della controparte, nel caso in cui quest’ultima ottiene un codice LEI o se il suo codice LEI cambia in seguito a una fusione o un’acquisizione”.

US Federal Energy Regulatory Commission (Commissione federale statunitense di regolamentazione dell’energia): avviso di proposta legislativa

Come evidenziato da Energy Legal Blog, in data 17 settembre 2015 la US Federal Energy Regulatory Commission (FERC, Commissione federale statunitense di regolamentazione dell’energia) ha pubblicato un avviso di proposta legislativa per ampliare sensibilmente le informazioni che le entità sono tenute a divulgare al fine di partecipare ai mercati all’ingrosso gestiti dalle Regional Transmission Organization (RTO, Organizzazioni di trasmissione regionali) e dagli Independent System Operator (ISO, Operatori di sistema indipendenti). Ai sensi della proposta avanzata dalla FERC “gli operatori del mercato saranno tenuti a fornire informazioni aggiuntive riguardo a una vasta gamma di relazioni contrattuali, con i dipendenti e altri rapporti commerciali”. Gli operatori del mercato dovranno inoltre ottenere un codice LEI.

L’Energy Legal Blog precisa che: “La proposta della FERC, qualora venga approvata, prevede che ogni operatore del mercato comunichi, quando deposita i dati sulle Entità connesse, il proprio codice LEI e quello di ognuna delle sue Entità connesse (se noto)”. La FERC ha affermato che “l’obbligo per gli operatori del mercato di divulgare i dati sulle Entità connesse e sul codice LEI si rivelerà utile per la commissione stessa e per ogni mercato in fase di monitoraggio e rilevamento di condotte anticoncorrenziali e manipolative. La FERC ha inoltre dichiarato che, al momento, non dispone di una “visibilità completa sulle relazioni tra gli operatori del mercato e le altre entità, che possono essere complesse”. Inoltre, ha aggiunto di non essere in grado di “sfruttare appieno queste informazioni per rilevare e impedire manipolazioni del mercato, a causa delle incertezze che circondano l’identità degli operatori; questi ultimi potrebbero infatti concludere negoziazioni utilizzando diversi identificativi in molteplici sedi e mercati”.

Congresso degli Stati Uniti: introduzione del progetto di legge ‘Office of Financial Research Accountability Act’ (Legge sulla responsabilità dell’ufficio per la ricerca finanziaria) del 2015

La legge ‘Office of Financial Research Accountability Act’ (Legge sulla responsabilità dell’ufficio per la ricerca finanziaria) del 2015 è stata introdotta nel processo legislativo statunitense in data 9 ottobre 2015. Tale progetto di legge “sostituisce la legislazione Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione del consumatore) e prevede che l’Ufficio per la ricerca finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro statunitense pubblichi, con cadenza annuale, un piano di lavoro dettagliato contenente le priorità dell’Ufficio per l’esercizio a venire. Questo piano dovrà descrivere in modo esaustivo i progressi compiuti dalle maggiori agenzie di regolamentazione finanziaria riguardo all’adozione di un sistema alfanumerico unico (“Identificativo della persona giuridica”) teso a identificare le entità legalmente distinte che prendono parte a transazioni finanziarie, nonché elencare i regolamenti che prescrivono l’utilizzo di tale sistema e le misure previste per garantire l’adozione da parte delle suddette agenzie. Il progetto di legge prevede che l’Ufficio sviluppi e implementi un piano di sicurezza informatica con misure adeguate per tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati in suo possesso”. (Riepilogo nella Biblioteca del Congresso).

Lo US Consumer Financial Protection Bureau (Ufficio statunitense per la protezione finanziaria dei consumatori) ha pubblicato una norma definitiva che modifica il Regolamento C di attuazione della legge Home Mortgage Disclosure Act (Legge sulla divulgazione dei mutui residenziali)

Come evidenziato da Ballard Spahr LLP, in data 21 ottobre 2015 lo US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, Ufficio statunitense per la protezione finanziaria dei consumatori) ha pubblicato una norma definitiva che modifica il Regolamento C di attuazione della legge Home Mortgage Disclosure Act (HMDA, Legge sulla divulgazione dei mutui residenziali). Ai sensi di questa norma, gran parte dei mutuanti è tenuta a comunicare determinate informazioni sulle richieste di mutui e prestiti, al fine di incrementare la trasparenza nel processo di erogazione degli stessi.

La norma definitiva riflette la convinzione del CFPB secondo cui “i dati forniti ai sensi della legge HMDA devono essere aggiornati per colmare le lacune in termini di informazioni emerse con la crisi finanziaria, nonché per soddisfare le esigenze di proprietari di abitazioni, potenziali proprietari e comunità nell’intera nazione”.

La norma definitiva “modifica i tipi di ‘Istituzioni contemplate’ e di operazioni soggette al Regolamento C, le informazioni specifiche che tali istituzioni sono tenute ad acquisire, registrare e segnalare, nonché i processi di segnalazione e divulgazione dei dati. Gran parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.  Le istituzioni contemplate acquisiranno le nuove informazioni ai sensi della legge HMDA nel 2018, con obbligo di comunicarle entro il 1° marzo 2019”.

Ballard Spahr LLP precisa che, a partire dal 1° gennaio 2018, le ‘Istituzioni contemplate’ saranno tenute ad acquisire, registrare e segnalare informazioni aggiuntive su concessioni, acquisti e richieste dei prestiti che rientrano nell’ambito della legge. Il CFPB fa notare che tali informazioni supplementari “miglioreranno la capacità di rilevare potenziali problematiche a livello di equità dei finanziamenti, aiutando sia le istituzioni che le autorità normative a concentrarsi sulle aree più rischiose nelle quali vi sono maggiori probabilità che si presentino tali problemi”.

Ballard Spahr LLP afferma inoltre che “nel tentativo di allineare gli obblighi di segnalazione con standard sui dati consolidati e alleggerire, in tal modo, gli oneri che gravano sui mutuanti, la Norma HMDA modifica determinati aspetti associati ai dati, tra cui identificativo della persona giuridica, identificativo universale del prestito, finalità dello stesso, pre-approvazione, metodo di costruzione, tipo di occupazione, importo del prestito, appartenenza etnica, razza, sesso, tipo di acquirente, spread sul tasso, stato dell’ipoteca e ragione del rifiuto”.

Il Comitato di supervisione regolamentare dei codici LEI (LEI Regulatory Oversight Committee) ha pubblicato il rapporto sui progressi dal titolo ‘Il Sistema globale LEI e gli utilizzi normativi del codice LEI’

Il Comitato di supervisione regolamentare dei codici LEI (LEI Regulatory Oversight Committee, LEI ROC) riunisce oltre 60 autorità pubbliche provenienti da più di 40 Paesi ed è stato fondato a gennaio 2013, al fine di coordinare e supervisionare un quadro mondiale per l’identificazione delle persone giuridiche, noto come Sistema globale LEI. Nel suo ruolo di supervisore della GLEIF, il LEI ROC garantisce che la fondazione si attenga ai principi del Sistema globale LEI. In data 5 novembre 2015, il LEI ROC ha pubblicato il rapporto sui progressi dal titolo ‘Il Sistema globale LEI e gli utilizzi normativi del codice LEI’. Le autorità delle giurisdizioni rappresentate nel LEI ROC “hanno adottato almeno 48 misure normative, descritte in tale rapporto, che prescrivono l’utilizzo del codice LEI”. Il rapporto indica che tali utilizzi del codice LEI contribuiscono al raggiungimento di numerosi obiettivi del Gruppo dei 20 (G20), “in linea con la volontà manifestata da tale gruppo secondo cui il codice LEI dovrebbe assistere autorità e operatori del mercato con l’identificazione e la gestione dei rischi finanziari”.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative normative associate all’adozione del codice LEI, consultare la pagina ‘Regolamentazione’ nel sito Web della GLEIF (si veda la sezione ‘link correlati’ di seguito).

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Informazioni sull’autore:

Stephan Wolf è Amministratore delegato della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Nel 2023 è stato eletto membro del Comitato tedesco della Camera di commercio internazionale (ICC). Nel 2021, è stato nominato membro di un nuovo Consiglio consultivo di settore (IAB) a sostegno dell'iniziativa sugli standard digitali (DSI) intrapresa a livello globale dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). In tale veste, è co-presidente del flusso di lavoro su “Trusted Technology Environment”. Tra gennaio 2017 e giugno 2020, Stephan Wolf è stato co-organizzatore del nuovo Gruppo di consulenza tecnica FinTech del Comitato tecnico 68 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO TC 68 FinTech TAG). A gennaio 2017 Wolf è stato nominato come uno dei “Top 100 Leaders in Identity” di One World Identity. Ha maturato una solida esperienza nella definizione di operazioni sui dati e strategie globali di implementazione. Nel corso della sua carriera, ha diretto strategie chiave per lo sviluppo di prodotti e attività. Stephan Wolf è stato cofondatore di IS Innovative Software GmbH, società costituita nel 1989, per la quale inizialmente ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. In seguito, è stato nominato portavoce del consiglio esecutivo di IS Teledata AG, società che è succeduta alla precedente. Dopo l’acquisizione da parte di Interactive Data Corporation, ha rivestito la carica di CTO. Ha conseguito una laurea in Amministrazione d’impresa presso l’Università J. W. Goethe, Francoforte sul Meno.


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